Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011, conosciuto come “Regolamento di prevenzione incendi”, disciplina tutti i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Il presente documento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative: queste azioni sono di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Tutte le attività considerate a maggior rischio incendio sono, quindi, soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimo si occupa, infatti, delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che riguarda la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura.
Tale decreto ha permesso una facilitazione degli adempimenti da parte delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, includendo la Legge del 30 luglio 2010 n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, e ha sostituito i precedenti provvedimenti legislativi in materia.
Nel decreto, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono state diversificate in tre categorie, differenti in base alla possibilità di rischio di incendio: per tale suddivisione sono stati considerati alcuni dati tecnici come le dimensioni della struttura, la quantità di combustibile presente ecc. Di seguito viene riportata la ripartizione delle categorie:
- CATEGORIA A: fanno parte di questa categoria le attività aventi “regola tecnica” di riferimento e con la caratteristica di avere un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente.
Procedimento:
Presentazione SCIA con asseverazione tecnica
Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco
Rinnovo periodico di conformità antincendio
- CATEGORIA B: fanno parte di questa categoria le attività presenti nella categoria A ma aventi un livello di complessità maggiore, le attività prive di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”.
Procedimento:
Presentazione SCIA con progettazione tecnica
Valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco
Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco
Rinnovo periodico di conformità antincendio
- CATEGORIA C: fanno parte di questa categoria tutte quelle attività con un alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.
Procedimento:
Presentazione SCIA con progettazione tecnica
Valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco
Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco
Rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco
Rinnovo periodico di conformità antincendio
Il rinnovo della conformità antincendio ha una periodicità dai 5 ai 10 anni in funzione della categoria e tipologia di attività.
Le attività che appartengono a queste categorie sono soggette al CPI o Certificato di Prevenzione Incendi. Il CPI è un documento che certifica il rispetto della normativa vigente e l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Sistema Sicurezza Rovigo, oltre a fornire un supporto nella redazione del Certificato di Prevenzione Incendi, da assistenza nel rinnovo e nella voltura dello stesso.