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Prevenzione incendi

Sistema Srl / Servizi / Prevenzione incendi
Prevenzione Incendi Formazione
Formazione.
Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici nell’ambito della prevenzione e lotta degli incendi.

Il corso di formazione addetti antincendio è rivolto a tutti i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze. Al termine del corso è richiesto il superamento di un test per valutare i contenuti appresi durante il corso e per ricevere l’attestato di certificazione dell’avvenuta formazione.

Procedure per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011, conosciuto come “Regolamento di prevenzione incendi”, disciplina tutti i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Il presente documento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative: queste azioni sono di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tutte le attività considerate a maggior rischio incendio sono, quindi, soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimo si occupa, infatti, delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che riguarda la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura.

Tale decreto ha permesso una facilitazione degli adempimenti da parte delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, includendo la Legge del 30 luglio 2010 n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, e ha sostituito i precedenti provvedimenti legislativi in materia.

Nel decreto, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono state diversificate in tre categorie, differenti in base alla possibilità di rischio di incendio: per tale suddivisione sono stati considerati alcuni dati tecnici come le dimensioni della struttura, la quantità di combustibile presente ecc. Di seguito viene riportata la ripartizione delle categorie:

  1. CATEGORIA A: fanno parte di questa categoria le attività aventi “regola tecnica” di riferimento e con la caratteristica di avere un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente.
    Procedimento:
    Presentazione SCIA con asseverazione tecnica
    Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco
    Rinnovo periodico di conformità antincendio
  1. CATEGORIA B: fanno parte di questa categoria le attività presenti nella categoria A ma aventi un livello di complessità maggiore, le attività prive di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”.
    Procedimento:
    Presentazione SCIA con progettazione tecnica
    Valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco
    Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco
    Rinnovo periodico di conformità antincendio
  1. CATEGORIA C: fanno parte di questa categoria tutte quelle attività con un alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.
    Procedimento:
    Presentazione SCIA con progettazione tecnica
    Valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco
    Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco
    Rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco
    Rinnovo periodico di conformità antincendio
    Il rinnovo della conformità antincendio ha una periodicità dai 5 ai 10 anni in funzione della categoria e tipologia di attività.

Le attività che appartengono a queste categorie sono soggette al CPI o Certificato di Prevenzione Incendi. Il CPI è un documento che certifica il rispetto della normativa vigente e l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Sistema Sicurezza Rovigo, oltre a fornire un supporto nella redazione del Certificato di Prevenzione Incendi, da assistenza nel rinnovo e nella voltura dello stesso.

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Valutazione del Rischio Incendio (VRI)

Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e protezione da seguire per ridurre l’insorgenza di un incendio e/o per limitarne le conseguenze. In tale documento sono elencati i criteri che le aziende devono utilizzare per effettuare la Valutazione del Rischio Incendio (VRI).

Il rischio di incendio nei luoghi di lavoro non dipende solo dal tipo di esercizio svolto e dai materiali prodotti, manipolati e immagazzinati, ma anche dalla tipologia dei locali e degli arredi, dal tipo di materiali di costruzione degli stessi e dalle attrezzature presenti. Tutti questi fattori determinano il grado di rischio di incendio: in base alle caratteristiche dell’azienda e all’individuazione del grado di rischio incendio, è possibile trovare le soluzioni adatte per prevenire il rischio di incendio e/o avere già a disposizione i corretti strumenti per gestirlo, in caso di accadimento.

In base all’esito della valutazione dei rischi di incendio, le aziende possono essere classificate in luoghi di lavoro a:

  1. Livello di rischio basso di incendio: questi luoghi di lavoro presentano sostanze a basso tasso di infiammabilità e, considerate le caratteristiche dei locali e/o dell’esercizio, vi è una probabilità minima di principi di incendio. In caso di incendio c’è anche una bassa probabilità di propagazione dello stesso.
  2. Livello di rischio medio di incendio: questi luoghi di lavoro presentano non solo sostanze infiammabili ma anche le condizioni stesse dei locali e/o dell’esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi. In questi casi le probabilità di propagazione dell’incendio sono limitate.
  3. Livello di rischio alto: questi luoghi presentano sia sostanze ad alta infiammabilità sia le condizioni dei locali e/o dell’esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi. In caso di incendio le probabilità di propagazione dello stesso sono alte.

Il Datore di Lavoro è responsabile della Valutazione dei Rischi con la conseguente elaborazione della relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. Tale compito può essere svolto con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi (RSPP) o dei tecnici qualificati in tale ambito. Ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08, il Datore di Lavoro può delegare all’eventuale dirigente gli aspetti legati alla gestione delle emergenze. La delega, in ogni caso, non fa ricadere tutte le responsabilità sul delegato: il datore di lavoro deve ugualmente vigila affinché tutte le mansioni vengano espletate.

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Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio

Il RTA (o Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio), figura introdotta dal D.M del 19/03/2015, è un soggetto “che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011”. Tali corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sono necessari ai fini dell’iscrizione agli albi dei professionisti antincendio.

l Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio dovrà svolgere le seguenti mansioni:

  • Predisporre e attuare un sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all’adeguamento Antincendio (Piano di GSA). Per questo motivo, il RTA deve conoscere gli aspetti tecnici e realizzativi del progetto, per non parlare delle norme specifiche di prevenzione incendi; Tutto questo al fine di soddisfare gli obiettivi di sicurezza antincendio.
  • Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la verifica della compatibilità del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e del relativo Piano di Emergenza ed Evacuazione esistenti, con i contenuti del Piano di GSA;
  • Redigere e presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio;
  • Realizzare un programma organizzato comprendente gli interventi per l’adeguamento stabilito dal decreto 19/03/2015;
  • Conoscere l’attività nello specifico. Nello specifico deve essere informato su impianti, strutture, procedure operative ordinarie di esercizio e procedure operative di emergenza, gestione del personale…;
  • Essere in grado di interpretare, integrare e armonizzare gli aspetti tecnici e di gestione con lo scopo di raggiungere un obiettivo specifico.
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