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Ambiente: tutti gli adempimenti e le scadenze!

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Ambiente: tutti gli adempimenti e le scadenze!

Gestione e adempimenti F-gas: dal 24/01/2019 in vigore il nuovo Regolamento

La nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche, definita dal DPR 16/11/2018, n. 146, contiene le linee guida nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24/01/2019.

Tale decreto modifica le modalità operative per coloro i quali commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione, detengono attrezzature ed impianti (di trattamento aria, di condizionamento, frigorifere) che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

In particolare, tale decreto prevede:

  • l’abolizione dell’istituzione e tenuta dei registri di apparecchiatura: in base a quanto riportato al paragrafo 2 art. 6 del Regolamento UE 517/2014 e all’art. 14 del DPR 146/2018, che definisce le funzioni responsabili della tenuta del registro e della banca dati, e l’art. 16 del DPR 146/2018 che definisce l’operatività della banca dati nazionale, viene stabilita la cessazione dell’istituzione e conservazione dei registri dell’apparecchiatura (in attesa dell’istituzione di tale banca dati da parte delle CCIAA competenti, prevista entro 24/09/2019).
  • le comunicazioni sostitutive della dichiarazione F-gas: la vera novità è la cessazione della “Dichiarazione FGAS”, prevista dall’art. 16 del DPR 43/2012 (abrogato dal DPR 146/2018 che non la prevede). L’entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l’obbligo dell’effettuazione della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio (prevista ex art. 16 comma 1 dell’abrogato DPR 43/2012) in quanto l’operatore che effettua il primo controllo delle perdite, la manutenzione o riparazione, ogni intervento manutentivo successivo, deve comunicare, a partire dal 24/09/2019, l’esito in via telematica alla banca dati istituita all’art. 16 comma 1 del DPR 146/2018. In pratica dopo ogni intervento il soggetto che effettua l’intervento comunica telematicamente l’esito dello stesso alla banca dati e non più in maniera “cumulativa” solo una volta l’anno.

Infine, il nuovo DPR 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del DPR 27/01/2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.

Tracciabilità rifiuti: verso il Registro elettronico dei rifiuti

La legge di modifica e conversione del DL 135/2018, approvata dal Senato il 29/01/2019 (ora all’esame della Camera), oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, istituisce un nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente.

Tale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovrebbe essere gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tale Registro dovranno iscriversi i soggetti ivi indicati nel termine indicato al comma 3 bis.

Il comma 3 quater parla di contributi: “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”

Il comma 3-quinquies sanziona “La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis (il regolamento che non è ancora stato pubblicato) sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.”

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:

  • i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
  • le attività svolte e i procedimenti applicati;
  • i dati anagrafici degli addetti;
  • il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
  • le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.

 

L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

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Chiara Faccini

“Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato.” Trovo che il miglior modo per rispettare l’ambiente sia sposare e rendere nostra l’idea della sostenibilità. Laureata in ingegneria ambientale mi occupo di indirizzare e seguire le aziende cercando di coniugare insieme conformità e semplificazione. Sempre pronta a cogliere nuove sfide, amo leggere e cucinare.