Come definito dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, viene stabilito che all’interno di ogni azienda si rende obbligatoria la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?
Se prendiamo la definizione normativa, l’RSPP è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
In altre parole, per poter essere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti.
A seconda delle dimensioni dell’azienda ed anche a seconda della tipologia di azienda, la figura del RSPP può essere affiancata anche da, gli ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) che ha il compito di “aiutare” il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato.
Quali sono i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?
La caratteristica fondamentale del RSPP è quella di essere un soggetto che svolge una funzione consultiva e propositiva, ovvero è in grado di aiutare il Datore di lavoro nel:
- Rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti all’interno dell’attività/processi produttivi e lavorativi,
- elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare a tutela dei lavoratori,
- presentare i piani formativi e informativi allo scopo di addestrare i lavoratori;
- collaborare in modo continuativo con il datore di lavoro per elaborare dati riguardanti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, redigere misure preventive e protettive e saper leggere le relazioni del medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi.
Il RSPP, a differenza del DATORE DI LAVORO, è una figura che NON detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo, anche quando si tratta di attuare le misure di sicurezza. Esse, infatti, rimangono sempre e comunque in capo al datore di lavoro.
Nello specifico l’RSPP deve provvedere a:
- individuare i fattori di rischio aziendali;
- effettuare una valutazione dei rischi;
- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
La funzione di RSPP (datore di lavoro) può essere esercitata dal datore di lavoro stesso se si tratta di un’azienda del settore aventi queste caratteristiche:
- Artigiano o Industriale con un massimo di 30 lavoratori;
- Agricolo o Zootecnico con un massimo di 10 lavoratori;
- Ittico con un massimo di 20 lavoratori;
- Altri Settori con un massimo di 200 dipendenti.
In tal caso il datore di lavoro deve aver frequentato uno specifico corso di formazione sulla base della classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO in rischio BASSO, MEDIO o ALTO). La durata di tali percorsi formativi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione rischio.
In alternativa il datore di lavoro può, dopo aver verificato il possesso di formazione e specifiche capacità/requisiti professionali dei lavoratori, nominare un suo dipende come RSPP (interno).
Come ultima, ma non per ordine di importanza, il datore di lavoro può richiedere l’attribuzione dell’incarico di RSPP ad una persona esterna all’azienda (professionista esterno), previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge.
Ricordo infine che la nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08).
E tu, sei sicuro di usare a tuo vantaggio questa figura?