Come trattare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Il 15/08/2018 entra in vigore l’“open scope” di applicazione del D.Lgs. 49/2014, come previsto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
A partire da tale data:
- rimane immutata la definizione di AEE che rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
- non vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del D.Lgs. 49/2014 viene modificata
- le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 di cui all’Allegato I del D.Lgs. 49/2014, passano alle 6 categorie dell’Allegato III.
Lo schema che segue (fonte: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014 – Maggio 2018 – Comitato di controllo e vigilanza RAEE/MATTM) tenta di visualizzare graficamente la successione dei controlli necessari per definire un prodotto come AEE oppure no.
La direttiva individua esplicite esclusioni dal campo di applicazione per le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella definizione di AEE; nello specifico sono escluse dal campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 3, del D.lgs. n. 49/14, le seguenti AEE:
1) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.
2) apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.