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Attrezzature di lavoro

attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro

«Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amarelavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo».

Non posso esimermi nel ricordare da subito che l’Accordo in merito alla formazione di Addetti all’uso di Attrezzature di Lavoro è stato siglato dalla “Conferenza Stato-Regioni” nel febbraio del 2012 (in vigore dal 12 marzo 2013): dunque sono trascorsi ben sette anni dalla pubblicazione e sei dall’effettiva entrata in vigore, per cui viene spontanea la domanda:

«Quali risultati sono stati ottenuti, e come siamo messi relativamente una sua corretta applicazione?».

Oltre poi a riflettere su quali siano i veri punti di forza contenuti e quali, invece, i possibili miglioramenti. Ogni giorno, purtroppo, i media ci trasmettono informazioni riguardo infortuni sul lavoro e di incidenti provocati dall’uso di Attrezzature di Lavoro; l’automazione operativa, infatti, porta ad un sempre maggior utilizzo di attrezzature e macchine nei diversi processi produttivi. Sappiamo, anche, che ricade sul Datore di Lavoro l’obbligo di assegnarne l’uso solo esclusivamente ad Addetti che presentano idonei requisiti, affinché possano utilizzarle in modo sicuro, non solo per la loro sicurezza ma anche per quella degli altri (art. 20, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.): l’Accordo Stato-Regioni del 2012 non individua solo le attrezzature ma impone, altresì, una specifica abilitazione a tali Addetti, così come definito all’art. 73 del D. Lgs. 81/2008.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                                                              

La Formazione e l’Addestramento sono due aspetti sui quali il “Testo Unico” (D. Lgs. 81/2008) enfatizza particolarmente, assegnandone un’importanza fondamentale, nella fattispecie quando i lavoratori devono utilizzare attrezzature di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni (Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), e tutto ciò per consapevolizzarli dal punto di vista dei Rischi Specifici, cercando, nel contempo, di trasferirgli opportune competenze, conoscenze e responsabilità. Riportiamo, allora, quali sono le Attrezzature che richiedono specifica abilitazione per gli Addetti alla loro conduzione:

1 – PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

2 – GRU A TORRE

3 – GRU MOBILE

4 – GRU PER AUTOCARRO

5 – CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO; CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI; CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI)

6 – TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

7 – MACCHINE MOVIMENTO TERRA (ESCAVATORI IDRAULICI; ESCAVATORI A FUNE; PALE CARICATRICI FRONTALI; TERNE; AUTORIBALTABILE A CINGOLI)

8 – POMPA PER CALCESTRUZZO

Tutte Attrezzature che, in funzione del settore produttivo di riferimento, sono presenti nelle diverse aziende, e che sono accompagnate da adeguate Circolari (MLPS n. 12 del 11.03.2013 e MLPS n. 21 del 10.06.2013) allo scopo di fornire utili chiarimenti per un’efficace ed omogenea applicazione.

Tra i chiarimenti succitati merita evidenziazione:

  • definizione di operatore, un utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle Attrezzature di Lavoro richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’Attrezzatura stessa (es. lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.),
  • definizione di Attrezzatura soggetta a specifica abilitazione; ricordando che l’elenco riportato nello stesso Accordo è esaustivo e non esemplificativo,
  • definizione di Accessori applicati al Carrello Semovente: molto spesso ai Carrelli Semoventi vengono applicati accessori che potrebbero configurarli come un’Attrezzatura presente nell’elenco dell’Accordo e quindi utilizzata da Addetti che presentano specifica abilitazione.

Con l’intento proprio di esemplificare pensiamo alle ceste per sollevamento persone applicate nei Carrelli Telescopici che, ovviamente, in questo modo si trasformano in vere e proprie Piattaforme Elevabili, di conseguenza destinate all’utilizzo solo da Addetti Abilitati, come peraltro obbligatorio dall’Accordo. Ed ecco allora un pregio attribuito all’Accordo Stato-Regioni 2012, ossia quello di enfatizzare propriamente l’aspetto della Formazione per specifiche Attrezzature; pensata, tra l’altro, come struttura formativa indispensabile e articolata in alcuni moduli, quali:

  • MODULO GIURIDICO NORMATIVO
  • MODULO TECNICO
  • VERIFICA PARTE TEORICA
  • MODULO PRATICO
  • VERIFICA PARTE PRATICA

Capiamo bene come la parte pratica assuma un ruolo fondamentale, occupando uno spazio davvero considerevole proprio grazie all’avvento dell’Accordo, soprattutto se la rapportiamo alla formazione erogata con la formula precedente effettuata per lo più per mezzo della modalità d’aula frontale. Altro aspetto positivo con l’applicazione dell’Accordo riguarda la validità degli Attestati rilasciati: prima della sua entrata in vigore, infatti, bastava cambiare azienda e/o Regione per invalidare una specifica abilitazione, fortunatamente oggi non è più così e la formazione accompagna di pari passo il percorso professionale del lavoratore.

Non trascuriamo poi coloro che partecipano ai corsi per Attrezzature e che sono, per la maggior parte, Addetti operativi, non abituati cioè a rimanere in aula seduti per ore ad ascoltare un formatore: da qui si evince la necessità di adottare nuove tecniche di coinvolgimento dell’aula attraverso esercitazioni, lavori di gruppo, role play, affinché l’apprendimento risulti maggiormente efficace.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Sono pienamente convinto che un’Organizzazione Operativa per implementare e mantenere solidi livelli di efficienza non possa prescindere da una tangibile applicazione del MIGLIORAMENTO CONTINUO (Ciclo di Deming – PDCA), poiché se è vero che tale Accordo ha determinato  il raggiungimento di reali benefici, risulta ancora altrettanto vera la presenza di criticità riscontrate in sede di applicazione. Una fra queste è la sovrapposizione di tematiche affrontate nei corsi per Attrezzature diverse ma per certi aspetti molto simili dal punto di vista dell’esposizione ai rischi:

ad esempio un operatore che dovrà utilizzare in azienda sia la gru autocarro sia la gru mobile deve acquisire due abilitazioni per entrambe le Attrezzature frequentando due corsi di formazione, uno di 12 ore per la gru autocarro ed un altro di 14 ore per la gru mobile.

Queste sovrapposizioni, dunque, rischiano di appesantire di molto la formazione da sostenere sia per l’azienda sia per gli stessi discenti al fine dell’abilitazione richiesta; inoltre non deve essere dimenticato l’aggiornamento quinquennale della durata di almeno 4 ore (1 ora di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Tenendo conto che per lo svolgimento della PARTE PRATICA il rapporto tra discenti e istruttori  di 6 a 1, risulta evidente come il corso di aggiornamento organizzato solo con la modalità frontale (aula) è più conveniente economicamente, forse un po’ meno efficace; infatti, anche il discente con esperienza, ha la possibilità di confrontarsi con problematiche reali e in alcuni casi nuove anche per lui. Ciò può rappresentare un aspetto di crescita importante, oltre ad acquisire maggiore consapevolezza sull’esposizione dei rischi correlati all’utilizzo corretto di Attrezzature di lavoro.

CONCLUSIONI

È fuori dubbio che l’obiettivo principale della formazione riguarda da una parte lo stimolo alla riflessione e dall’altra lo sviluppo di sensibilità dei lavoratori in merito alla Sicurezza nell’eseguire attività operative che ormai fanno parte delle loro quotidianità, e per l’appunto rappresentano un’insidia al rischio difficilmente percepibile.

Con l’Accordo Attrezzature 2012 si permette ai formatori e alle aziende di dimostrare che non è più la semplice applicazione di un obbligo di legge, ma lo scopo primario è l’azione concreta di sensibilizzazione degli operatori di Attrezzature sottoposti giornalmente ad elevati livelli di rischio, di cui quotidianamente registriamo incidenti e/o infortuni gravi, purtroppo anche mortali.

E bene chiudo sollecitando fortemente:

«APPLICHIAMO SEMPRE SISTEMATICAMENTE L’ACCORDO ATTREZZATURE!»

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Fabio Pezzan

Fabio Pezzan, risiedo in una cittadina Polesana, vicino a Rovigo, 58 anni Realizzare Docenza e Formazione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, nelle attività che li vede impegnati giornalmente, rappresenta per me il motto professionale del «FARE FORMAZIONE PER IMPARARE A STIMOLARE». Sono proprio le motivazioni e gli stimoli a tuffarmi nella costante ricerca di nuove modalità di coinvolgimento, di nuove dinamiche capaci di sensibilizzare tutti alla meravigliosa conservazione della vita. Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.