fbpx
logo
Sistema Srl nasce per unire e sviluppare la decennale esperienza e professionalità dei soci fondatori nell’area della sicurezza sul lavoro e della protezione dell’ambiente.
Viale Porta Po, 139 - 45100 Rovigo, Italy
Tel. 0425 471048
Fax 0425 1880137
info@sistemasicurezzarovigo.it
Follow us
 

Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP

assoluzione datore di lavoro

Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP

Si riporta questa importante sentenza che delinea l’assoluzione di un datore di lavoro e di un Rspp in caso di infortunio

 Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 3 marzo 2016, n. 8883 – Caduta dal tetto di un capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP.

Tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state adottate

La vicenda ha per oggetto un incidente occorso ad un lavoratore, soggetto tra l’altro particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, essendo stato nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, il quale decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorrendo il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano. Per tale motivo egli precipita al suolo.

Vengono rinviati a giudizio sia il datore di lavoro del dipendente sia il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’azienda in quanto avevano omesso, nelle rispettive qualità, in cooperazione colposa, di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima di procedere all’utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione al fine della successiva posa in opera di fari all’interno dei locali della ditta.

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti del giudizio, li assolve entrambi precisando che non vi è piu’ un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come avveniva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni inerenti alla sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento se questo è derivato da un comportamento colposo del lavoratore.

In tale sentenza il datore di lavoro è riuscito a dimostrare di aver valutato preventivamente il rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell’Infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza.

Il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

 

Quali sono gli obblighi di un datore di lavoro?

Il datore di lavoro oltre ad essere il normale capo della struttura aziendale, è colui che detiene o supervisiona il potere amministrativo, direttivo e di controllo avendo anche degli importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi indicati nel Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008 vanno dalla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR, dal controllo delle attività di prevenzione e protezione dell’RSPP, dei lavoratori e degli RLS in materia sicurezza, fino alla predisposizione di tutte le misure in prima persona, se il ruolo ricoperto è quello di DL/RSPP.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, riprendendo la nozione già introdotta dal D. Lgs. n. 626 del 1994, definisce il datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

 

Cosa si intende per “vigilanza” del datore di lavoro?

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

SHARE
Stefano Sacrato

Affrontare nuove sfide è per me l’elisir di giovinezza e motivazione. L’essere a disposizione delle persone per cercare di risolvere i propri problemi, ha sempre caratterizzato la mia vita professionale. Programmazione e verifica dei risultati in maniera ossessiva.