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Alcol e lavoro

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Alcol e lavoro

Nel mese di Aprile, che per consuetudine è dedicato alla prevenzione alcologica, il convegno annuale Alcohol Prevention Day, organizzato dall’Ona (Osservatorio Nazionale Alcol), diviene momento di confronto e discussione fra esperti nazionali, europei e internazionali e occasione per illustrare e aggiornare i dati e le azioni utili a prevenire l’uso dannoso e rischioso di alcol.

Secondo i più recenti dati diffusi dall’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel “Rapporto tra alcol e salute” l’alcol è considerato “la terza causa di mortalità prematura, dopo l’ipertensione e il consumo di tabacco e la principale causa di cirrosi epatica nonché di 60 patologie, incluso il cancro”. In Italia il consumo di alcol provoca 30-35.000 decessi l’anno ed è la prima causa di morte tra i giovani per incidenti stradali.

L’alcol può rendere pericolosa qualunque attività ricreativa o lavorativa, poiché, già a piccole dosi, rallenta i tempi di reazione, riduce la concentrazione, l’attenzione e la capacità di giudizio. L’alcol inoltre può alterare la percezione del pericolo quindi maggior “confidenza con il rischio con sopravvalutazione delle proprie capacità”.

In particolare, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro i problemi alcol–correlati provocano:

  • aumento delle assenze superiore di 3-4 volte la media;
  • 40% dei cambiamenti del posto di lavoro, con aumentata possibilità di licenziamento;
  • riduzione progressiva della capacità lavorativa;
  • costi sociali ed economici rilevanti 2-5% del PIL di ogni Paese;
  • AUMENTO DEL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO.

Gli infortuni sul lavoro, in particolare, risultano più frequenti nelle ore immediatamente successive al consumo di alcolici nelle prime ore del mattino (assunzione prima di recarsi al lavoro) e successivamente alla pausa per il pranzo (assunzione durante i pasti).

In merito al rapporto tra alcol ed alcuni settori o modalità lavorative più a rischio si riscontra:

  • aumentato rischio di mortalità alcol-correlata nei lavori manuali pesanti;
  • eccesso di abuso di bevande alcoliche e dipendenza da alcol in particolare nei settori delle Costruzioni e dei Trasporti.

Mancano dati ufficiali su questa problematica, ma sono state operate nel tempo varie stime da parte di Istituti o Enti molto accreditati a livello nazionale e internazionale. L’ ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che il 10-20% degli infortuni sul lavoro siano alcol-attribuibili; le stime dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) riportano valori compresi tra il 10% e il 30%.

Negli ultimi decenni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata notevolmente evolvendosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l’assunzione di alcolici. Le tappe principali di questa evoluzione normativa sono state:

  • Legge 125/2001 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati – ha stabilito il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e la previsione di controlli alcolimetrici periodici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)
  • Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni” ha provveduto alla individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001).
  • Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” ha previsto l’obbligo di valutazione di tutti i rischi e la sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il lavoratori di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall’accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio o durante le pause per i pasti.

Effetti dell’alcol

 

L’alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche per una sola ed occasionale assunzione; in molti casi viene valutato, a torto, come innocuo per la salute e per la propria attività lavorativa.

Il nostro fegato riesce ad eliminare mediamente un bicchiere di bevanda alcolica ogni ora. È importante ricordare che prima di mettersi alla guida è necessario attendere almeno un’ora per ogni bicchiere di bevanda alcolica assunta.

Il limite legale di alcolemia durante la guida non deve superare 0,5 grammi per litro. La polizia ha in dotazione etilometri che misurano il tasso alcolico ed al superamento del limite scatta la sospensione della patente ed una “sanzione amministrativa minima di 258€“, inoltre vengono “tolti 10 punti dalla patente”.

Procedure specifiche per la gestione dei casi di “ubriachezza conclamata”

Un Lavoratore che si presenti al lavoro visibilmente ubriaco ovvero in evidente stato di ebbrezza non deve essere adibito al lavoro ed il datore di lavoro o chi per lui (per esempio il capo reparto durante i turni di notte) deve sospenderlo temporaneamente e adottare le norme disciplinari dell’azienda. Questo indipendentemente dal tipo di mansione svolta dal lavoratore in quanto può essere pericoloso, per sé e per gli altri.

Se questi episodi si ripetono, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa (ovviamente nel rispetto delle procedure dell’art. 18 L. 300/70). La Corte di Cassazione (sentenza 19361/2010 della sezione lavoro) si è espressa in questo senso concludendo che rientra nella giusta causa il licenziamento di un lavoratore sorpreso a svolgere le sue mansioni in stato di ubriachezza”.

Il fatto che il datore di lavoro non abbia un dato alcolimetrico oggettivo che attesti lo stato di ubriachezza non deve farlo recedere dal prendere provvedimenti disciplinari se lo stato del dipendente è palesemente alterato. Nel caso il dipendente si trovi in condizioni fisiche particolarmente alterate per lo stato di coscienza e per il fisico (non risponde, ha il respiro difficoltoso, vomita, ecc.) il Datore di lavoro allerterà la squadra di primo soccorso aziendale e quindi il servizio di pronto soccorso esterno (118). Nel caso in cui il dipendente dia segni più o meno gravi di escandescenza o di molestia verrà allertato il servizio di polizia del territorio (112 o 113).

Per alcune categorie di lavoratori che “svolgono attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi” (descritte nell’allegato all’ Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006) vi è l’assoluto divieto di assumere bevande alcoliche durante il lavoro ed è prevista la possibilità di controlli alcolimetrici, anche a sorpresa, da parte del Medico Competente o del SPISAL del territorio.

L’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che le visite effettuate dal medico dell’azienda possano essere: preventive, anche pre-assunzione – periodiche – in occasione di cambio mansione – dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Possono essere anche  finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il datore di lavoro (Art. 2 D. Lgs. n. 81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti in base alla lista delle attività lavorative previste dall’allegato al provvedimento Conferenza Stato Regioni del 2006. Il Datore di lavoro dovrà inoltre proibire la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche, anche durante la pause-mensa, ai lavoratori in elenco.

Il medico competente può eseguire un controllo alcolimetrico ai lavoratori rientranti nella lista comunicata dal datore di lavoro ed esprimere il giudizio di non idoneità temporanea (30-90 giorni) alla mansione ad elevato rischio, con spostamento verso mansioni alternative.

Il lavoratore in caso di diagnosi positiva per problemi e patologie alcol-correlate e dipendenza, deve seguire un percorso di tipo riabilitativo presso il Servizio di Alcologia o il Servizio per le Dipendenze della ASL. Il medico competente verificato l’inserimento del lavoratore all’interno del percorso riabilitativo e acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcologo sul raggiungimento di uno stato di astinenza sufficientemente prolungato, riammette il lavoratore alla mansione originaria esprimendo il giudizio di idoneità prevede un follow- up del lavoratore attraverso una maggiore frequenza della periodicità della visita medica prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria.

L’invio al Servizio di Alcologia o Servizio per le Dipendenze delle ASL da parte del medico competente avviene in caso di:

  • mantenimento del comportamento a rischio/dannoso registrato negli incontri di follow-up previsti a seguito dell’Intervento
  • sospetto di alcol dipendenza con esame obiettivo positivo per patologie alcol correlate e alterazioni dei valori biochimici; il medico competente richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di problemi e patologie alcol correlate o di dipendenza e l’eventuale immediata presa in carico, qualora ritenuto necessari.

 

L’alcol è responsabile di numerose problematiche sociali ed è il primo fattore di rischio emergente, rispetto a tutte le sostanze illegali, per episodi di violenza, criminalità, maltrattamenti familiari, per perdita di produttività e di lavoro e recentemente indicato come fattore concorrente alla maggiore suscettibilità all’insorgenza di malattie infettive.

Con questo articolo ho voluto parlare del rischio dell’alcol sul luogo di lavoro, ma vorrei anche ricordare a tutti che presso le nostre ASL esistono formidabili servizi di aiuto per chi soffre di questa o altra dipendenza.

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Monica Navaro

Medico-Chirurgo in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. Sono iperattiva, meticolosa, creativa e sempre alla ricerca di nuove occasioni per migliorare me stessa. Le mie passioni sono lo studio, la mia professione, il cibo e il mare.