Abolizione del SISTRI e criteri su “end of waste”
E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 14/12/ 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 15/12/2018.
Con tale decreto-legge (che ancora deve affrontare il percorso parlamentare di conversione in legge) è prevista la soppressione dell’attuale SISTRI, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; permane l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti con il sistema “cartaceo” (formulari, registro c/s rifiuti, MUD), in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente (c.d. SISTRI 2.0). Risultano quindi abrogate le varie disposizioni di istituzione del SISTRI, sulle modalità di gestione di tale sistema, nonché sugli oneri dovuti da parte delle ditte iscritte al SISTRI (ex D.Lgs. 205/2010 – D.L. 101/2013 – D.L. 78/2009)
Inoltre, il decreto-legge non contiene le disposizioni per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni/rinnovi autorizzativi degli impianti di riciclo le quali autorizzano, appunto, a trasformare i rifiuti in “beni”, ovvero le cosiddette autorizzazioni “End of Waste”.
“Ad oggi i criteri nazionali ed europei “End of Waste” coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma “ponte” che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti – di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività” afferma Andrea Fluttero – Presidente FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese dell’Economia Circolare).
Si ricorda che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, è stato stabilito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni, o da enti da essa delegati (p.es. Province), costituendo un precedente che ha portato al blocco di tutte le autorizzazioni, atti o provvedimenti con i quali veniva stabilita la cessazione “caso per caso” della qualifica di rifiuto per determinati materiali.
E’ emersa quindi la necessità di una modifica dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province le competenze sul rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.